STATUTO DELL’OPERA DIOCESANA S. ALBERTO VESCOVO
Art. 1 – SEDE
L’Opera Diocesana di culto e di religione S. ALBERTO Vescovo ha sede in Lodi presso il Vescovado, via Cavour, 31.
Art. 2 – FINALITÀ
L’ente ha le seguenti finalità:
a) sviluppare la formazione cristiana e la cultura religiosa di tutti i fedeli diocesani, con attività e opere, specialmente con iniziative pastorali che tendano all’assistenza e alla promozione religiosa delle classi più bisognose;
b) promuovere e favorire la costruzione e la conservazione di edifici per il culto e per le attività a carattere religioso, morale, civico.
Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI
Il patrimonio dell’Ente è costituito da un capitale di Lire 25.000.000 (venticinquemilioni) in titoli di Stato e potrà essere incrementato mediante donazioni, lasciti, acquisti. L’Opera provvede al conseguimento dei suoi fini a mezzo di proventi delle attività svolte, di redditi del patrimonio, di elargizioni.
Art. 4 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Opera Diocesana è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 5 – cinque – membri. Il Vescovo o un suo delegato ne è il presidente. Gli altri quattro consiglieri sono nominati dal Vescovo per un triennio ed alla scadenza possono essere nuovamente nominati. Il Consiglio nomina nel suo seno un Vice-presidente.
Art. 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione delibera su quanto concerne le finalità dell’ente. Discute ed approva i bilanci, prende le decisioni che ritiene opportune per l’attività e lo sviluppo dell’Opera, provvede a tutti gli atti di amministrazione ordinaria.
Art. 6 – COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente è rappresentante legale dell’ente ed ha i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione. Il vicepresidente lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o di impedimento.
Art. 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria due volte all’anno e è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o quando la maggioranza assoluta dei consiglieri ne faccia per iscritto domanda motivata. Di ogni adunanza si redigerà il relativo verbale.
Art. 8 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERE
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri, compreso il presidente e il vicepresidente. – Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 9 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale corrisponde all’anno solare.
Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Opera il patrimonio sarà devoluto dal Vescovo ad un opera ecclesiastica avente finalità analoghe nell’ambito della Diocesi.
Art. 11 – NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non è stato previsto nel presente Statuto, si ritengono valide ed operanti le norme che tanto nel Diritto Canonico quanto in quello Civile, vigono a riguardo delle Fondazioni.